Con il Decreto di Rilancio il Governo rafforza ecobonus e sismabonus con una  percentuale di detrazione al 110% dal 1° luglio 2020 fino al  31 dicembre 2021.

ECOBONUS

Nel dettaglio, le caratteristiche:

  • isolamento termico:  delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio per oltre il 25% della superficie disperdente lorda. Spesa massima ammissibile: 60mila euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi – CAM (ex DM 11 ottobre 2017);
  • sostituzione impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, a pompa di calore con efficienza almeno pari alla classe A. Spesa massima ammissibile: 30mila euro, moltiplicata per il numero delle unità immobiliari. la detrazione spetta sia per i lavori sulle parti comuni degli edifici sia per gli edifici unifamiliari.

E’ sempre necessario il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E), di cui all’articolo 6 del dlgs 192/2005, ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato.

L’agevolazione sarà fruibile come detrazione fiscale oppure come sconto in fattura con cessione del credito all’impresa che ha realizzato i lavori o a banche o ad altri intermediari finanziari.

  • superbonus 110% anche per  l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, tetto massimo 48.000 euro e comunque  nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale e sempre ché l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno dei maxi-interventi di riqualificazione energetica (cappotto termico o caldaie a condensazione e a pompa di calore) o congiuntamente ad interventi di miglioramento sismico.Potranno accedere anche i sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici, alle stesse condizioni degli impianti solari fotovoltaici e comunque fino a 1.000 euro di spesa per ogni kWh di capacità di accumulo.

NB. queste detrazioni sul fotovoltaico non sono cumulabili con altri incentivi pubblici e altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale

  • Sempre se viene effettuato almeno uno degli interventi di isolamento termico o climatizzazione, spetta la detrazione al 110% anche per l’installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Il superbonus 110% ingloba gli interventi agevolati da ecobonus

L’aliquota del 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico già agevolati dall’ecobonus, nei limiti di spesa già vigenti per ciascun intervento e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno dei maxi-interventi.
La sostituzione di infissi e finestre sarà detraibile al 110% ma solo se realizzata contestualmente ad un cappotto termico o all’installazione di caldaie a condensazione e a pompa di calore.

SISMABONUS 

Sale al 110% l’aliquota della detrazione delle spese sostenute tra il 1° luglio 2020  e il 31 dicembre 2021, in zona sismica 1, 2 per:
– i lavori di messa in sicurezza statica delle parti strutturali degli edifici (attualmente agevolati con il sismabonus ordinario al 50%);
– i lavori che determinano il passaggio ad una classe di rischio inferiore (attualmente agevolati al 70% su case singole e al 75% nei condomìni) e a
– i lavori che determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori (attualmente agevolati al 80% su case singole e al 85% nei condomìni).

Inoltre, anche per le spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021, per l’acquisto di edifici antisismici realizzati mediante demolizione e ricostruzione (cioè il sismabonus acquisti) in zona sismica 1, 2 e 3, l’aliquota della detrazione sale al 110%. il superbonus al 110% non spetta agli edifici ubicati in zona sismica 4.

Per questi interventi, in caso di cessione del credito ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, il costo della polizza è detraibile al 90%.

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L’attuale versione della misura, che dovrà essere supportata dalla legge di conversione, prevede che la nuova detrazione fiscale del 110% si applichi alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute dall’1 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.

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Ai nuovi superbonus si aggiungono a quelli già attivi:

bonus ristrutturazione del 50% per il recupero del patrimonio edilizio;
bonus mobili ed elettrodomestici del 50% per arredare immobili ristrutturati;
bonus verde del 36% per realizzare aree verdi e giardini;
bonus facciate del 90% per tinteggiatura, pulitura o rifacimento delle facciate, lavori su balconi, ornamenti o fregi. Interventi edilizi, inclusi quelli di manutenzione ordinaria, finalizzati al recupero e al restauro della facciata. Intonacatura; verniciatura; rifacimento di ringhiere; decorazioni; marmi di facciata; balconi; grondaie; pluviali; parapetti; cornicioni e relativi alla sistemazione delle parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.

L’INFOGRAFICA 4BILD BONUS CASA 2020

BONUS CASA 2020